Il Fondo interbancario
di Tutela dei Depositi (FITD)
ll Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) è un consorzio di diritto privato costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio, a cui aderiscono le banche italiane.
La funzione del Fondo è di tutelare chi ha effettuato dei versamenti in una delle Banche del sistema, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.659/96. Le circostanze che possono far sì che i clienti debbano ricorrere al FITD sono difficoltà finanziarie dell’istituto bancario, l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria. In caso di necessità, il Fondo sopperisce all’inadempimento della banca entro 20 giorni dalla data in cui la Banca d’Italia ha preso provvedimenti nei confronti dell’istituto. Il fondo riesce a soddisfare ciascun creditore fino a un importo massimo di 100.000 euro. Oltre a tutelare i clienti della banca sopperendo a bisogni di liquidità, il fondo contribuisce anche a prevenire le situazioni di crisi, salvaguardando la liquidità e la solvibilità delle banche aderenti al sistema.
In questo modo si identifica e si preserva la funzione sociale del risparmio e la funzione monetaria dell’intermediazione bancaria, evitando, allo stesso tempo, effetti negativi sui depositanti qualora si verifichino dissesti bancari. È essenziale infatti essere vicini al risparmiatore qualora quest’ultimo non disponga degli strumenti per valutare in modo adeguato il livello di rischio dei soggetti cui affida il proprio risparmio.
CA Auto Bank è membro del FITD: nella Brochure scaricabile è possibile trovare tutte le informazioni per i clienti
La garanzia si applica a:
- conti correnti
- depositi liberi o vincolati (conti di deposito)
- certificati di deposito nominativi
- assegni circolari
- carte prepagate se associate a un codice IBAN
Al contrario, non sono coperti:
- azioni
- obbligazioni
- pronti contro termine emessi dalla banca in liquidazione.
Il FITD, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un consorzio obbligatorio di diritto privato riconosciuto dalla Banca d’Italia. La sua funzione principale è quella di garantire i depositanti delle banche e di intervenire in caso di crisi di una banca che sfoci in un processo di salvataggio interno, il cosiddetto bail-in. Tra gli strumenti garantiti dal Fondo interbancario vi sono i conti correnti, i conti deposito, gli assegni circolari, i libretti di risparmio e i certificati di deposito, purché nominativi.
La differenza sostanziale tra il conto corrente e il Conto Deposito risiede nella sua funzione, oltre che nel maggior numero di operazioni che è possibile effettuare tramite il conto corrente. Mentre il primo è sostanzialmente uno strumento di gestione del denaro, il conto deposito rappresenta uno strumento di risparmio e la sua apertura è volta principalmente ad ottenere un rendimento dalle somme versate. Le formule più diffuse per il conto deposito sono il libero e il vincolato. Quale delle due scegliere dipende soprattutto da cosa cerca il risparmiatore: maggior libertà nel primo caso, rendimenti più elevati nel secondo. Il conto libero permette infatti di ritirare le somme versate quando lo si desidera; al contrario, la formula vincolato stabilisce una scadenza (la cui durata può variare da un mese a 10 anni) prima della quale non è possibile ritirare le somme versate o è possibile perdendo gli interessi o pagando una penale. A fronte di questo vincolo, però, le somme depositate risultano più remunerative: quanto più la scadenza è protratta nel tempo, tanto maggiore sarà l’interesse percepito al termine della stessa. Dal punto di vista fiscale, l’imposta di bollo sui conti deposito delle persone fisiche ammonta al 2 per mille della somma depositata su base annua; tuttavia, alcuni istituti di credito hanno scelto di accollarsi tale costo.
Il Conto Deposito è garantito fino a 100.000 euro per depositante per banca. Questo è valido anche nel caso di conti deposito cointestati, a condizione che i titolari del conto non possiedano altri conti correnti nello stesso istituto.
Il Fondo garantisce i depositanti delle consorziate italiane e delle succursali di queste negli altri Paesi comunitari, nonché delle succursali di banche extracomunitarie e comunitarie aderenti. Il Fondo può altresì garantire i depositanti delle banche consorziate italiane nei Paesi extracomunitari, nel caso in cui le succursali non possano aderire al sistema di garanzia esistente nel paese ospitante. In tali casi, la garanzia del Fondo opera nel limite e nell’ambito di copertura offerti dal sistema di garanzia del paese ospitante e comunque non oltre quelli previsti dall’art. 33.